Saturday, September 9, 2017
Sentenza CdS su pergotende e chiusure laterali
Sentenza CdS su pergotende e chiusure laterali
Parliamo di pergotende, e, soprattutto, di chiusure laterali di tamponatura delle stesse: un tema davvero delicatissimo su cui, finora, non vi erano mai state sentenze chiare. Per fortuna invece adesso abbiamo una sentenza ampia, chiara, e che specifica finalmente quando sono da considerarsi autorizzabili, e quando no, le chiusure laterali delle pergotende.
Breve briefing sul discorso pergotende: queste sono considerate, dalle norme urbanistiche in generale ed in particolare dalle circolari interpretative di Roma Capitale come attivit� completamente libera, fatto salvo se in zone ricadenti in vincolo paesaggistico o storico-architettonico (nel qual caso vanno comunque autorizzate in SCIA, previo rilascio del nulla osta dellente tutore del vincolo). La pergotenda � definita come un elemento realizzato in struttura precaria (pu� essere anche in legno di sezione non proprio esigua), dotato di telo amovibile o retrattile, avente una struttura anche infissa (ma non "murata") alle pareti ed al pavimento, atta esclusivamente al sostegno del telo.
Grazie alle sue caratteristiche di precariet�, � esclusa dal dover rispettare le norme sulle distanze nelle costruzioni e non rileva nemmeno in tema di distanze di codice civile.
Quello che non � mai stato chiarito, almeno finora, era invece come dovessero essere interpretate le eventuali chiusure laterali a tamponatura delle strutture: cera chi, come me, le considerava sempre una cosa del tutto vietata, e cera chi invece si riteneva possibilista se le tamponature erano realizzate anchesse in modo, diciamo, "precario", cio� in plastica o in telo anchesse. Chi la pensava in questo secondo modo ha azzeccato lorientamento del Consiglio di Stato.
Ora, la sentenza: CdS 1619 del 27 aprile 2016. Si derime una questione su un unico appartamento nel comune di Roma in cui sono state realizzate due tipologie diverse di pergotende (e qui sta il carattere di preziosit� di questa sentenza, che tratta e distingue le due), entrambe composte da una struttura in "alluminio anodizzato" su cui scorre un telo in pvc, sempre entrambe dotate di chiusura trasparente nei timpani, ma distinte: la prima, pi� grande, chiusa su entrambi i lati liberi (si tratta evidentemente di due pergotende realizzate su dei terrazzi angolari, in cui due pareti sono gi� preesistenti) da teli avvolgibili in pvc trasparente; la seconda, pi� piccola, chiusa sempre su entrambi i lati liberi da infissi in vetro impacchettabili.
Della sentenza � importante cogliere tutte le sfumature, comunque lestrema sintesi � la seguente:
- della pergotenda di maggiori dimensioni, si � considerato legittimo tutto linsieme della struttura, compresa sia del telo orizzontale che delle chiusure verticali laterali in pvc trasparente;
- della pergotenda chiusa con i vetri impacchettabili, invece, viene considerato abusivo lapposizione dei vetri, considerati chiusure alla stregua di ambienti chiusi e quindi non precari, ma non il resto della struttura.
Di questa decisione � dunque fondamentale rilevare che vi �, per la giurisprudenza, una sensibilissima differenza tra semplici chiusure in plastica trasparente, che coincidono con una visione di precariet� coerente con la definizione di base della stessa pergotenda, e gli infissi in vetro, anche se impacchettabili, che invece vengono considerati incompatibili con il carattere di precariet� e quindi suscettibili di trasformare lutilizzo potenziale dello spazio, cosa che non si avrebbe invece con i soli teli in pvc trasparente.
Ha senso soffermarsi sul concetto che, per il Consiglio, ha distinto le due tipologie, che � quello non tanto della precariet� (nella sentenza verr� chiaramente scritto che le strutture non sono considerabili come precarie, perch� sono concepite per rimanere fisse) quanto quello della possibilit� di configurazione di uno spazio atto a soddisfare esigenze non temporanee: posto che lattenzione va focalizzata sulla tenda, che � elemento di chiaro utilizzo stagionale, la presenza del vetro nella pergotenda pi� piccola, secondo il Consiglio va a configurare uno spazio che � suscettibile di essere utilizzato tutto lanno, al contrario di quello con le chiusure in plastica, e, soprattutto, cambia il ruolo della struttura in alluminio di sostegno, che non � pi� solo sostegno della tenda ma diventa un vero e proprio telaio che costitusce a questo punto un vero e proprio ruolo edilizio. Lo spazio configurato della pergotenda con i teli in pvc laterali non si pu� configurare come spazio chiuso e delimitato e, pertanto, non ha i caratteri della consistenza e rilevanza che possono essere attribuiti ad una "costruzione": la struttura portante della pergotenda pertanto va vista come mero elemento portante della tenda, che � ci� che davvero configura la funzione del tutto.
Sulla questione della chiusura con elementi vetrati � successivamente subentrata una seconda sentenza sempre del Consiglio di Stato (la numero 1822/2016, sezione V) secondo la quale la chiusura con pannelli in vetro di uno spazio originariamente esterno configura sempre un ampliamento volumetrico, anche se i vetri sono amovibili: appunto perch� non � lamovibilit� che pu� determinare il carattere di precariet�.
Sulla questione della chiusura con elementi vetrati � successivamente subentrata una seconda sentenza sempre del Consiglio di Stato (la numero 1822/2016, sezione V) secondo la quale la chiusura con pannelli in vetro di uno spazio originariamente esterno configura sempre un ampliamento volumetrico, anche se i vetri sono amovibili: appunto perch� non � lamovibilit� che pu� determinare il carattere di precariet�.
tornando alla sentenza di cui alloggetto, � importante sottolineare anche che non rileva lancoraggio della struttura, il quale per il Consiglio deve necessariamente esserci essendo elementi esposti allazione del vento. Vi � comunque da specificare, cosa che non si rileva nella sentenza, che un conto � un ancoraggio superficiale, effettuato con tasselli infissi anche nella muratura o nel calcestruzzo, e che � certamente compatibile con il carattere di precariet�, ma un altro conto possono essere strutture inserite allinterno delle murature o compenetrate in plinti o in massetti cementizi, che pi� facilmente si configurano come strutture stabili e, pertanto, individuabili come "costruzioni" soggette ad autorizzazione edilizia.
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